Titolo+CondividiSu
Titolo CondividiSu

Vigilanza sulla S.I.A.E.

La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), è un ente pubblico economico a base associativa regolato e disciplinato dai seguenti atti normativi:

L’art. 2 dello Statuto, dedicato alle finalità e funzioni dell’Ente, ai commi 1, 2 e 3 dispone:

 

1. La Società svolge le seguenti funzioni:
 

a) Esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in nome proprio e per conto e nell’interesse dei propri Associati e Mandanti , di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino dall’utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi;
 

b) Assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) e la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno;
 

c) Gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni enti locali o altri enti pubblici o privati;
 

d) Cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge n. 633 del 1941 ed esercita ogni altro compito espressamente attribuitogli dalla legge;
 

e) Svolge ogni altra attività strumentale e sussidiaria alle precedenti;
 

2. La Società, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, eroga finanziamenti , borse di studio ed altri benefici, anche a non associati, al fine di promuovere meritevoli iniziative nei settori di cui all’art. 6, comma 1.
 

3. La Società promuove forme di assistenza a favore degli autori con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31. Il Regolamento di cui all’art. 31 può altresì stabilire, ove ciò sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, eventuali erogazioni a opera della Società in favore di fondi pensione o di enti previdenziali costituiti tra gli autori, comunque con esclusione di ogni altro onere e responsabilità della Società stessa e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2008, n. 2 , la S.I.A.E., d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
 

L’art. 1, comma 3, della citata Legge dispone che l’attività di vigilanza sulla S.I.A.E. è esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza

Secondo quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, le funzioni di vigilanza sulla S.I.A.E. si sostanziano:

  • nell’approvazione dello Statuto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  • nell’approvazione del bilancio consuntivo;
  • nella nomina del Presidente (del Consiglio di Gestione), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  • nella nomina, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di un componente effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori, e di un componente supplente;
  • nella designazione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Oltre a ricevere copia dei verbali del Collegio dei Revisori, le Autorità di vigilanza ricevono altresì comunicazione:

  • dell’approvazione del Bilancio preventivo;
  • del rendiconto straordinario ed il piano di cui all’art. 24 dello Statuto;
  • delle contabilità analitiche per sezioni ai sensi dell’art. 30 dello Statuto;
  • del regolamento del fondo di solidarietà;
  • del regolamento generale e del codice etico.
Condividi su:

torna all'inizio del contenuto