Il Regolamento (D.P.R. 252/2006), agli articoli 8, 9, 16, 22, 23, 34 e 39, elenca le categorie di documenti oggetto di esonero totale o parziale.
Inoltre, l’art. 24, comma 5, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività' e la giustizia sociale” (G.U. n.143 del 23 giugno 2014) dispone che, per l’Archivio Nazionale, non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate.
Il medesimo provvedimento dispone che, per l’Archivio Regionale, agli Istituti depositari venga consegnata una sola copia di stampati e di documenti a questi assimilabili. Essendo però l’Archivio Regionale, nella maggior parte dei casi, costituito da una molteplicità di istituti, di fatto per la maggior parte delle Regioni vengono richieste 2 copie (cfr. D.P.R. 252/2006, art. 4, comma1).
Per maggiori chiarimenti si invitano i soggetti obbligati al deposito a rivolgersi direttamente alle strutture territoriali di competenza (cfr: Istituti depositari).
Inoltre, il D.D.G. 15 dicembre 2014 (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2015) elenca le tipologie di documenti non rilevanti ai fini della conservazione da parte delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, nonché quelle che le due Biblioteche possono acquisire discrezionalmente, solo nel caso in cui ne riconoscano il valore documentario rispetto alla cultura e alla vita sociale italiana.